La libertà di stampa è un diritto che ogni Stato di diritto, assieme agli organi d’informazione (giornali, radio, televisioni, provider internet) dovrebbe garantire ai cittadini ed alle loro associazioni, per assicurare l’esistenza della libertà di parola e della stampa libera, con una serie di diritti estesi principalmente.
Il diritto di libera stampa comprende anche i membri delle agenzie di giornalismo, con le loro pubblicazioni, e si estende al diritto all’accesso ed alla raccolta d’informazioni (nonché alle procedure volte ad ottenere informazioni da comunicare al pubblico).
In Italia la libertà di stampa è sancita dall’Art. 21 della Costituzione. Anche come paese integrante dell’Unione europea l’Italia si impegna a rispettare il principio della libertà di stampa come sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, che riconosce la “libertà di espressione e d’informazione” (art. II-11). In paesi come Regno Unito, Irlanda, Australia e Canada, la libertà di stampa viene efficacemente rispettata in base al diritto consuetudinario.
Rispetto all’accesso alle informazioni da esso possedute, un qualsiasi governo può decidere (in base alla costituzione ed alle leggi ordinarie o speciali inserite emanate dal legislatore) di non permettere la pubblica conoscenza di taluni documenti, adducendo motivi di protezione dell’interesse nazionale e della sicurezza nazionale. Tali documenti sono sottratti alla stampa ed al pubblico dei ricercatori in genere. La legge definisce i limiti e le prerogative del concetto di “interesse nazionale”.